Informazioni utili

Le verifiche periodiche e/o straordinarie degli elevatori, ai sensi degli art. 13 e 14 del DPR 162/99 e s.m.i, hanno lo scopo di accertare che non ci siano variazioni rispetto alle condizioni che hanno permesso il collaudo, che i componenti dai quali dipende la funzionalità/sicurezza dell'impianto siano efficienti, che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente e che siano state eliminate le cause dei rilievi effettuati in precedenti controlli.

Di seguito sono disponibili alcune informazioni utili.

Che cosa è il DPR 162/99 e s.m.i?

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 che, dopo le modifiche introdotte dal D.P.R. 23/2017, è oggi rubricato “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori”, costituisce il riferimento normativo italiano per quanto riguarda la costruzione, installazione, messa in esercizio, manutenzione e controllo degli ascensori . Il D.P.R. 162/99 era stato emanato per recepire in Italia la prima "direttiva ascensori”, la direttiva 95/16/CE, oggi abrogata e sostituita dalla nuova "direttiva ascensori” 2014/33/UE.

Nel Capo I del regolamento viene recepita la direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, con la quale sono definite le procedure da seguire per la costruzione e la certificazione degli impianti di ascensori e dei loro componenti e per l’apposizione della marcatura CE, garantendo il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza fissati nell’allegato I del decreto.

Nel Capo II, invece, sono fissate le regole nazionali che devono essere seguite per la corretta messa in esercizio degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s (piattaforme elevatrici e servoscala), nonché per le verifiche periodiche e straordinarie e per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali impianti.

Che cosa sono si intende per "messa in esercizio di un impianto" (o richiesta del numero di matricola al Comune)?

Dopo gli adempimenti necessari alla certificazione della conformità, per poter mettere in esercizio l’impianto l’art. 12 del DPR 162/99 obbliga il proprietario a predisporre un’apposita comunicazione da inviare al Comune competente per territorio. La comunicazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di emissione della dichiarazione di conformità da parte della ditta installatrice dell'impianto e, ai sensi dell' art. 12 del DPR 162/99, deve contenere:

a) l’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto;

b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;

c) il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell’apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.17;

d) la copia della dichiarazione di conformità UE;

e) l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto, che abbia accettato l’incarico;

f) l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l’incarico.

L’ufficio competente del Comune assegna all’impianto, entro 30 giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche. Il numero di matricola rilasciato deve essere apposto in cabina all’interno di una targa identificatrice dell’impianto.

Il proprietario dell’impianto dovrà poi comunicare al Comune le eventuali modifiche che dovessero occorrere durante la vita dell’impianto (cambio della ditta di manutenzione, cambio del soggetto incaricato della verifica periodica, modifiche costruttive dell’impianto).

Qualora la comunicazione relativa alla messa in esercizio dell'impianto al Comune, non venisse effettuata entro il termine di 60 giorni dalla data di emissione della dichiarazione di conformità UE, la documentazione sopra elencata dalla lettera a) alla lettera f) deve essere integrata da un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell’impianto.

Che cosa sono le verifiche periodiche e chi le può effettuare?

L'art. 13 del DPR 162/99 e smi prevede che il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.

Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:

a) l’azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l’ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza;

b) la direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;

c) la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre, come stabilito all’articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

d) gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all’allegato V o VIII;

e) gli organismi di ispezione “di tipo A” accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, e successive modificazioni, dall’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l’esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.

Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell’impianto le suddette operazioni.

Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell’ impianto.

Che cosa sono le verifiche straordinarie?

L'art. 14 del DPR 162/99 e smi elenca la casisitca in cui è necessario effettuare una verifica straordinaria:

  1. a seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell’impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l’esito negativo della verifica. Tale verifica straordinaria deve evidenziare in modo dettagliato la rimozione delle cause che avevano determinato l’esito negativo della precedente verifica.

  2. in caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell’impianto. Per la rimessa in servizio dell’impianto, è necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo, ai sensi del comma 1 dell'art 14.

  3. nel caso siano apportate all’impianto le modifiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera cc): “modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione”, in particolare:

1) il cambiamento della velocità;

2) il cambiamento della portata;

3) il cambiamento della corsa;

4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;

5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle

difese del vano e di altri componenti principali,

la verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all’articolo 13, comma 1.